giovedì 5 settembre 2013

LATTANZIO,ART.7: AUTONOMIA E FUNZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Campobasso 5 settembre 2013

Nota di Nunzia Lattanzio

La soppressione dell’art. 7, L.R. 3 giugno 2002, potrebbe risultare una giusta operazione se mirata ad evitare l’ipotetico uso distorto di quel contributo che, sin dall’entrata in vigore della richiamata misura legislativa, ovvero da ben 11 anni, è stato erogato e percepito dai consiglieri regionali a “titolo di rimborso forfettario”, senza rendicontazione. 
Il famigerato art. 7, oggetto di tanta cattiva pubblicità, in realtà nacque e fu introdotto dal legislatore regionale per scopi costituzionalmente validi. 
Entrando nel dettaglio, il comma 2, che recita come segue: ‘il fondo potrà essere utilizzato per la stipula di contratti privatistici a termine, per collaborazione, per fornitura di servizi specifici occorrenti e per l’assistenza ai consiglieri’, pone le basi per favorire un duplice vantaggio: occupazione per un numero elevato di giovani, e formazione mirata per la puntuale conoscenza giuridica e politico-amministrativa dell’attività svolta dal singolo consigliere regionale e dalla struttura consiliare.
L’inghippo, quello afferente la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria del fondo, risulta quindi essere l’unico elemento demonizzante, mentre lo stimolo che tanti giovani potrebbero trovare nel corso dei lunghi 5 anni di consiliatura, andrebbe, naturalmente,  salvaguardato. 
Mi preme ora volgere l’attenzione su un altro aspetto di rilevante importanza che sembra essere passato inosservato. 
Il ridimensionamento del ruolo del Consiglio e le seppur condivisibili sforbiciate a cui assistiamo negli ultimi mesi, l’assegnazione di numerose deleghe a ben 6 consiglieri regionali, la presenza in Consiglio di 3 consiglieri componenti l’esecutivo, tutto ciò tende a  deprivare  nell’autonomia e nella propria funzione il Consiglio regionale. Appaiono, in tal guisa, minate le prerogative dell’Assise più alta del Molise. 
La riduzione dei costi della politica in seno alla Giunta regionale, con estrema franchezza, in questo contesto di pubblica denuncia permanente non ha ricevuto la stessa attenzione riservata all’Assemblea regionale.
Richiamando un principio costituzionale, ritengo che in questo particolare periodo storico, in cui si accentuano le caratteristiche personalizzanti della rappresentanza politica, sia quanto mai importante un’azione di riequilibrio tra  le due figure istituzionali, Presidente e Consiglio regionale,  poiché entrambe traggono legittimazione democratica dalla stessa fonte: il voto popolare.
Ritornando all’art. 7, il problema  pare quindi non essere quello della sua struttura, ma il calibrato aggettivo “forfettario”, intralcio superabile con la soluzione offertaci dal Parlamento europeo che prevede, in riferimento all’introduzione delle figure degli assistenti ai consiglieri/parlamentari, quanto segue: un’unica tipologia contrattuale con griglia salariale definita.

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