mercoledì 3 dicembre 2014

POLIZIA DI STATO: NUOVE DISPOSIZIONE PER LA DETENZIONE DI ARMI

Campobasso, 3 dicembre 2014

         
Il decreto legislativo 29 settembre  2013, n.121 recante  “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204,  (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 2013 ed in vigore dal 5 novembre 2013), ha previsto  all’art.6 comma 2,  nei  confronti dei   “meri  detentori”   l’obbligo di presentazione – una tantum – del certificato medico,  attualmente previsto  dall’art. 35, 7° comma del T.U.L.P.S.
         Entro il  prossimo  4  maggio 2015,   infatti,  i soggetti  detentori di armi  dovranno produrre  il certificato medico previsto  per il rilascio del nulla osta all’acquisto/detenzione di armi disciplinato  dall’ art. 35  del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,  salvo  che non sia stato  già prodotto  nei  sei anni antecedenti  alla data del 5 novembre 2013 ( come ad esempio nel caso  dei titolari di licenza per  il porto d’armi in corso di validità).
          Il certificato medico in  questione  deve attestare che il detentore di arma  non sia affetto da patologie mentali o da vizi  che  possano  diminuirne o comprometterne, anche solo temporaneamente, la capacità di intendere e volere.  Esso deve essere rilasciato dal medico provinciale,   dall’ufficiale  sanitario (attualmente ASL)  oppure  da un medico militare.
          Il richiedente,  sottoponendosi agli accertamenti previsti presso i sanitari sopra riportati,   è tenuto a presentare un certificato anamnestico rilasciato dal medico di fiducia  con data  non anteriore a tre mesi.
          Il medico accertatore potrà richiedere, ove ritenuto necessario,  ulteriori specifici esami o visite specialistiche  da effettuarsi  presso strutture sanitarie pubbliche. 
          Si rende noto che i detentori di armi  potranno spontaneamente presentare il certificato medico  in narrativa agli uffici di Pubblica Sicurezza competenti,   evitando,  in tal modo,   richieste  ed  eventuali  provvedimenti  di diffida  da parte  degli uffici medesimi. 

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